MPS: MATERIE PRIME SECONDARIE E SOTTOPRODOTTI

MPS: MATERIE PRIME SECONDARIE E SOTTOPRODOTTI

In conformità agli indirizzi espressi in sede comunitaria le odierne politiche ambientali degli stati membri dell’Unione Europea si pongono come obiettivo prioritario la riduzione sia della quantità che della pericolosità dei rifiuti prodotti, sia del flusso dei rifiuti avviati allo smaltimento.
Da anni i paesi legiferano prevedendo e disciplinando specifiche azioni per intervenire alla fonte nel processo produttivo e per agevolare e incentivare il riciclaggio e il recupero dei rifiuti prodotti, sulla base del rispetto dei principi ormai riconosciuti della prevenzione (riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti), riciclaggio e recupero (rifiuti come risorsa).
Per quanto riguarda i rifiuti non recuperati né recepiti, le legislazioni europee prevedono in modo pressoché uniforme che essi debbano essere smaltiti in condizioni di sicurezza, con una progressiva riduzione del flusso dei rifiuti avviati in discarica.
Nell’ambito della vasta normativa sui rifiuti, si trovano tematiche come le materie prime secondarie (MPS) e i sottoprodotti, temi che negli ultimi anni sono stati al centro dell’attenzione e del dibattito tecnico e politico al quale hanno fatto seguito diverse modifiche al dlgs 152/2006. Proprio di materie prime secondarie e sottoprodotti si intende trattare in questo articolo, non senza una breve premessa iniziale.

Dottrina e giurisprudenza ormai da tempo hanno chiarito la distinzione tra prodotto e rifiuto. Il prodotto è “una conseguenza voluta del ciclo produttivo e, ancorché si tratti di prodotti pericolosi, il suo trasporto ed il suo utilizzo non pongono problemi circa il destino finale, né vi è incertezza sul suo effettivo impiego secondo le pertinenti regole di tutela ambientale”. 
Si definisce invece rifiuto “una conseguenza non voluta del ciclo produttivo, del quale il detentore in qualche modo, ha interesse a disfarsi. Per cui è necessario che la sua movimentazione ed il suo destino finale siano sottoposti ad un regime di controllo del tutto diverso da quello riservato ai prodotti, poiché lo scopo è quello di evitare che il rifiuto venga disperso nell’ambiente o recuperato o eliminato in modo improprio".
Il testo dell’ attuale art. 184 del dlgs 152/2006 prevede una doppia classificazione di rifiuti: secondo l’origine, rifiuti urbani e speciali, e secondo le caratteristiche, rifiuti pericolosi e non pericolosi (fonte: http://www.minambiente.it/).
Partendo dalla tematica delle MPS, in questa categoria vengono ricomprese sia che si tratti di quelle derivanti da attività di recupero, sia che si tratti di quelle che sono già tali senza necessità di trattamento, le cosiddette MPS “all’origine”.
Per MPS si intendono tutti quei materiali, derivanti da cicli di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, che non richiedano ulteriori trattamenti per il loro riutilizzo in cicli industriali.
Nel suo intervento risalente al 2008 sul portale IndustrieAmbiente.it Mauro Sanna affronta il tema delle MPS nei seguenti termini:
Alcuni materiali residuali di un ciclo produttivo destinato ad ottenere un determinato prodotto a partire da specifiche materie prime, possono presentare delle caratteristiche per produrre materiali che possono essere qualificati come MPS perché destinabili a sostituire altrettante materie prime. Queste presentano caratteristiche naturali specifiche e univoche e quindi non necessitano di alcuna definizione convenzionale, basti pensare al ferro, all’acciaio, al carbone, alla sabbia, all’olio ecc…
Le MPS invece non hanno alcun riscontro in natura, perciò per essere individuate avranno necessità di una specifica definizione convenzionale che la riferisca alla corrispondente materia prima che essa può sostituire in un determinato processo produttivo. A questo fine è necessario che il legislatore che introduce le MPS individui per ciascuna di esse caratteristiche merceologiche principali che permettano al sostituzione delle materie prime corrispondenti e al tempo stesso non determinino un pregiudizio all’ambiente e alla salute.
E’ evidente che sia le caratteristiche merceologiche che quelle ecotossicologiche dovranno essere riportate allo specifico processo in cui quella determinata MPS sostituisce la materia prima e allo specifico prodotto che da tale processo può scaturire”.
in sostanza le MPS non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.
Oggi la lettera q) dell’art. 183 “Definizioni” del dlgs 152/2006 definisce MPS come una sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis “Materie, sostanze e prodotti secondari” (articolo introdotto dal dlgs 4/2008).
L’articolo 181-bis è l’articolo che stabilisce le sostanze e le materie che oggi non rientrano nella definizione di rifiuto (art. 183, comma 1, lettera a) a condizione che rispettino i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
-       siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
-       siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
-       siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;
-       siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;
-       abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato
Lo scopo della normativa è chiaramente quello di mettere in condizione gli operatori dei cicli produttivi di ottenere MPS attraverso attività di recupero sui rifiuti.

Anche per quanto riguarda la definizione di sottoprodotto la situazione è la stessa. Essendo definito dalla lettera p) dell’art. 183 “Definizioni” come sostanza e materiale del quale il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), anche il sottoprodotto, come le MPS, non rientra nella definizione di rifiuto.
Nel testo originario del dlgs 152 la categoria dei sottoprodotti fu inserita per andare incontro all’esigenza, accolta anche in sede comunitaria, di non assoggettare alle disposizioni sui rifiuti beni materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti a prescindere da qualsiasi trasformazione.
E’ sottoprodotto quindi quella cosa che viene riutilizzata direttamente dall’impresa che la produce oppure quando può essere commercializzata a condizione economicamente favorevoli per l’impresa stessa direttamente per il consumo o per l’impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in successivo processo produttivo. Unico limite che viene posto è che l’utilizzo del sottoprodotto deve essere certo e non eventuale.
Un esempio di sottoprodotto sono i liquami qualora si tratti di residui organici che vengono utilizzati come fertilizzanti dei terreni nel contesto di una pratica legale di spargimento su terreni ben identificati e se lo stoccaggio sono oggetto è limitato alle esigenze di queste operazioni.
Rientrano nella categoria sottoprodotti anche le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica e ambientale.
La Corte di Giustizia della CE ha più volte posto in evidenza come non abbia alcun rilievo il fatto che il rifiuto possa essere valorizzato in un ciclo produttivo; un certo tipo di controllo deve, infatti, permanere finché vi è l’esigenza di contrastare una possibile elusione della disciplina della tutela ambientale.
A titolo esemplificativo, il testo originario del dlgs 152 prevedeva una specifica definizione di MPS per attività siderurgiche e metallurgiche, con la quale si sottraeva alla disciplina dei rifiuti i rottami ferrosi e non ferrosi ed i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo che sono destinati, in modo oggettivo ed effettivo, all’impiego nei cicli produttivi.
Nello specifico dei rottami ferrosi e non ferrosi, essi possono presentare componenti estranee (plastiche, oli, vernici) che, se vengono impiegati in un’acciaieria autorizzata per il trattamento di materie prime e non come impianto di recupero rifiuti, danno luogo a emissioni dannose incontrollate.
Come confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione Penale sezione III, 13/01/2009, sentenza n. 833, la specifica previsione di cui sopra è stata successivamente eliminata dal decreto correttivo del 2008 di cui si parlerà a seguire.
Allo stato attuale, per i rottami, la qualificazione di materia prima secondaria può essere attribuita solo se il rottame proviene da un centro autorizzato di gestione e trattamento rifiuti e presenta le caratteristiche rispondenti a quelle dettate nel DM 5/02/1998.
Nei mesi successivi all’entrata in vigore del dlgs 152 avvenuta nell’Aprile 2006 la nuova maggioranza di centro-sinistra pose immediatamente delle prime correzioni al decreto in riferimento alle MPS.
Le principali argomentazioni a sostegno dell’intervento legislativo di modifica facevano leva sulla forte tendenza del dlgs 152 nel voler far confluire nel concetto di “prodotto” intere categorie da considerarsi in realtà “rifiuti”, in forte distonia con le regole europee. Si riteneva necessario invece che categorie invece avesserouna movimentazione, un destino finale e fossero sottoposte ad un regime di controllo del tutto diverso da quello riservato ai prodotti, poiché lo scopo è quello di evitare che il rifiuto venga disperso nell’ambiente o recuperato od eliminato in modo improprio.
Al fine di evitare che le suddette disposizioni potessero generare pericolose zone franche da regole e rigidi controlli nelle quali avrebbero potuto proliferare attività illecite e criminali innestate nel ciclo dei rifiuti, l’intervento del legislatore si risolse con l’eliminazione delle nozioni di MPS e di sottoprodotto.
Successivamente al nuovo cambio di maggioranza alla guida del governo italiano, venne emanato il dlgs 4/2008 nuovo correttivo al dlgs 152/2006 che ha reintrodotto le categorie di MPS e sottoprodotto e all’art. 181-bis di cui sopra fissa direttamente criteri e condizioni pregiudiziali per l’individuazione delle MPS per le quali si rimanda all’inizio dell’articolo.
Condizione più importante e attuale è che tali criteri sono quelli che permettono di distinguere, tra i numerosi materiali previsti dal DM 5/02/1998, quali siano effettivamente e in concreto le tipologie e i materiali che presentano questi requisiti, e che perciò sono escluse dalla disciplina sui rifiuti.
Tali condizioni non sono solo quelle che dovranno essere rispettate dalle MPS da individuare con apposito decreto previsto dall’art. 181-bis, ma sono anche i requisiti di riferimento per definire, tra quelle previste dal DM 5/02/1998, le MPS effettive ai sensi del dlgs 4/2008.
Alla luce di questo, secondo Mauro Sanna, sarà necessario individuare tra tutte le tipologie di recupero previste dal DM 5/02/1998 quali siano quelle che possono condurre alla produzione di una materia prima secondaria.
Una volta individuate tali tipologie di recupero si dovrà verificare se esse soddisfino le condizioni stabilite dall’art. 181-bis perché un materiale ottenuto in una operazione di recupero possa qualificarsi come MPS.   
In ogni caso allo stato attuale il DM 5/02/1998 oggi rappresenta l’unico strumento utile per individuare le MPS e conseguente loro produzione.
In ultima istanza è necessario individuare quale sia il rapporto che intercorre tra sottoprodotto e MPS; queste ultime per loro stessa natura possono avere solo una valenza residuale.
Anche in questo caso è utile seguire il pensiero di Mauro Sanna:
“Un materiale che non è un sottoprodotto, cioè qualcosa che per le condizioni previste per tale materiale può avere di fatto la stessa vita di un prodotto, a meno che il materiale già dalla sua origine presenti le caratteristiche delle MPS, potrà essere sottoposto a trattamento per ottenerle.
Pertanto in una sorta di genesi inversa del rifiuto, dato un materiale che deriva da un processo produttivo, nel momento in cui esso non è un prodotto, si dovrà verificare se esso ha i requisiti e rispetti le condizioni previste per un sottoprodotto e per classificarlo come tale successivamente, si potrà indagare perciò se esso possa essere o divenire una MPS; se anche questo tentativo fallirà il materiale sarà da classificare come rifiuto.
Sulla base dell’attuale interpretazione normativa, quindi la classificazione di un materiale come sottoprodotto sarà residuale a quella di prodotto, e quella di MPS sarà residuale a quella di sottoprodotto, ed infine quella di rifiuto sarà residuale alle precedenti”.


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